|
IL TRATTAMENTO FISCALE
Con
le detrazioni fiscali concesse al mutuatario, il costo del mutuo si abbatte
grazie al risparmio sulle imposte. L'ammontare del risparmio fiscale cambia a
seconda che si tratti di un mutuo per l'acquisto della casa o di un mutuo per la
sua costruzione o ristrutturazione.
Mutui ipotecari per l'acquisto della "prima casa"
In questo caso, è detraibile dall'imposta sul reddito un importo pari al 19%
dei seguenti oneri:
Tali oneri
dovranno comunque essere relativi a mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto di
unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro 12 mesi
dall'acquisto.
L'importo massimo su cui calcolare la detrazione del 19% è pari a lire 7
milioni.
Ad esempio, se nell'anno si pagano interessi passivi per lire 8.500.000, la
riduzione di imposta sarà di lire 1.330.000 (cioè il 19% di 7.000.000, importo
massimo su cui calcolare la detrazione).
Tra gli oneri accessori si comprendono, tra gli altri, la commissione spettante
agli Istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali
(compresa l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca), le spese
notarili, le spese di istruttoria, di perizia tecnica ecc.
Nel caso di mutui stipulati prima del 1993 per l'abitazione principale l'importo
massimo detraibile è di Lit. 7.000.000 per ogni mutuatario, per altre
abitazioni è di Lit. 4.000.000.
La detrazione è possibile a condizione che:
nel caso di
acquisto d'immobile locato, sia stato notificato al locatario, entro tre mesi
dall'acquisto, atto d'intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e
che entro un anno dal rilascio dell'immobile da parte del locatore, l'immobile
stesso sia adibito ad abitazione principale.
Mutui per la costruzione e la ristrutturazione della "prima casa"
E' detraibile dall'imposta sul reddito un importo pari al 19% dei seguenti
oneri:
La detrazione è
ammessa a condizione che i lavori di costruzione abbiano inizio nei sei mesi
antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo e che
l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale entro sei mesi dal
termine dei predetti lavori.
L'importo massimo su cui calcolare la detrazione del 19% è di lire 5 milioni.
In tutti i casi, quando un mutuo è cointestato tra coniugi ognuno di questi ha
diritto alla detrazione solo per gli interessi di propria spettanza. La
detrazione può essere riportata da uno dei coniugi nel caso che l'altro sia
fiscalmente a carico o se, in caso di decesso di uno dei due, il coniuge
superstite provvede all'accollo.
E' ormai prassi consolidata da parte delle banche rilasciare a fine anno al
mutuante una dichiarazione ad uso fiscale riassuntiva dell'ammontare degli
interessi passivi pagati nell'anno. Meglio comunque verificare ed eventualmente
richiederla.
La
detrazione non spetta:
-
all'usufruttuario;
-
a
chi contrae il mutuo autonomamente per acquistare una pertinenza
dell'abitazione principale;
-
dal
periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più
utilizzato come abitazione principale.
Per informazioni o contatti: info@laconsulenza.it

|