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Guida al mutuo
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LA GARANZIA 

La  garanzia ha lo scopo di rafforzare la posizione del creditore in ordine all'adempimento dell'obbligazione da parte del debitore. A questo proposito si parla di: 

  • garanzia generica con riferimento ai poteri che tutti i creditori hanno di soddisfare le proprie ragioni, mediante esecuzione forzata su tutti i beni del debitore a parità di condizione;
  • garanzia personale come il Mandato di credito. la Fideiussione e l'Avallo con le quali i soggetti che le sottoscrivono si impegnano ad adempiere in luogo ed in concorso con il debitore principale; con la possibilità per il creditore, in caso di inadempimento, di soddisfarsi anche sopra il loro patrimonio personale; 
  • garanzia reale come il pegno, l'ipoteca ed il privilegio con le quali vengono costituiti a garanzia specifici beni vincolati a favore del creditore in forma preferenziale escludendoli da eventuali azioni da parte di altri creditori.

Analizziamo alcuni tipi di garanzie accessorie che le istituzioni finanziarie chiedono per ampliare la loro tutela al credito erogato:

La fideiussione è l'atto con il quale un soggetto, il fideiussore, si impegna personalmente verso il creditore garantendo l'adempimento di una obbligazione altrui. La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza. La fideiussione può essere prestata per una obbligazione condizionale o futura, in quest'ultimo caso deve essere previsto l'importo massimo della garanzia. (ved. Cod. Civ. 1936- 1957)


L'avallo è una dichiarazione cambiaria con la quale un soggetto, detto avallante, garantisce il pagamento del titolo cambiario da parte di uno degli obbligati. L'avallante assume un obbligo solidale, il creditore può quindi riscuotere il pagamento indifferentemente dall' avallato o all'avallante. Come ogni altro impegno cambiario, l'avallo è un'obbligazione legata al titolo su cui è apposto e quindi il possessore del titolo può agire contro l'avallante con l'azione cambiaria senza fare riferimento al rapporto fondamentale (ved. Legge Cambiaria art. 35-37).


Il pegno è un atto volontario con il quale si garantisce l'adempimento di una obbligazione, si concretizza con la consegna della "cosa" al creditore od ad un terzo, designato dalle parti, che la prende in custodia. Oggetto del pegno possono essere cose mobili, crediti o diritti mobiliari. Con il pegno, il creditore ha diritto al possesso del bene con il conseguente dovere di custodia, ha però l'obbligo di non usare o disporre della cosa e deve restituirlo quando il credito è stato interamente pagato. (Ved. Cod.Civ. 2784 - 2807).


L'ipoteca attribuisce al creditore il diritto, anche nei confronti di un eventuale terzo acquirente di espropriare, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione. (Ved. Cod.Civ. 2808-2898).
L'ipoteca può avere per oggetto i beni del debitore o di un terzo e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari. L'ipoteca può essere: 

  • Legale, quando deriva da un diritto acquisito da chi vende per l'adempimento degli obblighi assunti dal compratore, dai coeredi per il pagamento di conguagli sopra gli immobili loro assegnati; nonché lo Stato sopra i beni dell'imputato e della persona civilmente responsabile in base alle disposizioni del Codice Penale.
  • Giudiziaria, possibile dopo una sentenza di condanna al pagamento di una somma o all'adempimento di altra obbligazione.
  • Volontaria, quando è concessa per dichiarazione unilaterale con atto pubblico o con scrittura privata; iscritta su beni specificatamente indicati e per una somma determinata in denaro. Si chiama di 1° grado l'ipoteca in essere iscritta per prima, le successive assumono gradi diversi in base alla loro data di iscrizione.

Si può iscrivere ipoteca su: 

  • Beni immobili (con le loro pertinenze);
  • Usufrutto dei beni stessi;
  • Diritto di superficie (concessione a costruire su terreno di proprietà) e diritto di enfiteusi (contratto con il quale contro pagamento di un canone l'enfiteuta acquista gli stessi diritti del proprietario di un terreno);
  • Le navi, gli aeromobili e gli autoveicoli

L'ipoteca che garantisce un mutuo rimane in vita per la durata di venti anni e può essere prorogata di altri venti, su iniziativa dell'Ente erogatore, in caso di mutui di durata superiore. In caso di mutui di durata inferiore a tale periodo o in caso di estinzione anticipata la sua cancellazione richiede oltre all'assenso dell'Ente erogatore anche un atto notarile il cui costo non è del tutto trascurabile.

Il privilegio è la priorità che la legge accorda ad alcuni diritti di credito in considerazione della loro causa o natura. Il creditore munito di privilegio resta avvantaggiato nei confronti degli altri creditori in sede di riparto del ricavato dell'espropriazione forzata individuale o concorsuale dei beni del comune debitore.
Il privilegio può essere: 

  • Legale, quando è previsto dalla legge nei vari casi;
  • Convenzionale, quando la costituzione è subordinata alla volontà delle parti. Anche in tale ipotesi è però sempre la legge a concedere la garanzia: tuttavia l'accordo delle parti è richiesto come condizione per la sua esistenza.
  • Generale, quando insiste su tutti i beni mobili del debitore
  • Speciale quando grava su determinati beni del debitore che possono essere sia mobili che immobili.

Agli effetti del privilegio non conta l'anteriorità cronologica di un diritto di credito rispetto agli altri; ciò che ha rilievo è solo la causa del credito, per cui un credito posteriore ben può essere preferito ad uno anteriore, di fatto è la legge che fissa minutamente l'ordine di priorità (ved. Cod.Civ. 2745- 2783).

 

 

 

 

 



Per informazioni o contatti: info@laconsulenza.it

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